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Cali carburanti, Consulta boccia obbligo di misuratori alla pompa

Staffetta Quotidiana – Incostituzionale la norma della Regione Siciliana. Stop anche alla vendita di carburanti agricoli dai depositi commerciali. Respinte invece le cesure dello Stato sulle ZTL

La Corte Costituzionale ha bocciato le norme della Legge di Stabilità regionale 2016 della Sicilia che introducevano l’obbligo per i distributori di carburante di dotarsi di misuratori di temperatura e pressione che permettessero l’esatta quantificazione del prezzo (v. Staffetta 22/03/16). Con la medesima sentenza (v. allegato) la Consulta ha inoltre censurato la norma della stessa Legge che autorizzava depositi commerciali di “oli minerali” a vendere prodotti per uso agricolo. Respinta invece l’impugnazione della Presidenza del consiglio dei ministri di una terza norma di regolamentazione delle ZTL.

Per la Corte il comma 5 art. 49 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, “prevedendo la misurazione di temperatura e pressione a carico di soggetti che non sono obbligati ai fini dell’accisa, perché detengono prodotto che ha già assolto l’imposta, da una parte, ingenera l’erroneo convincimento che anche costoro siano tenuti alla liquidazione dell’imposta, in contrasto con la potestà legislativa statale in materia di sistema tributario e contabile, dall’altra, addossa ad essi un onere amministrativo ingiustificato e lesivo della par condicio e quindi della concorrenza”.

Riguardo all’art. 49, comma 7, esso nel prevedere il divieto, per i depositi commerciali di “oli minerali”, di immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi, introduce una deroga nel caso di rifornimento delle macchine agricole strumentali all’agricoltura. Per la Consulta da un lato tale norma va censurata nell’uso del termine “oli minerali” anziché “prodotti energetici”, dall’altro è illegittima considerato nell’introdurre la deroga.

“L’esercizio da parte del titolare di deposito commerciale dell’attività di rifornimento di prodotti energetici denaturati (quelli per le macchine agricole) – si legge nella sentenza – altera la disciplina dell’accisa, che è delineata sul presupposto della distinzione tra le due attività, ed inoltre comporta una differenziazione tra depositi commerciali di prodotti energetici e depositi commerciali di prodotti energetici denaturati, che non ha alcuna base nella disciplina statale”.
La norma, proseguono i giudici, “comporta, fra l’altro, il rischio di evasione, poiché il carburante destinato al rifornimento delle macchine agricole beneficia di una agevolazione che richiede che il rifornimento da parte degli utilizzatori avvenga previa emissione del documento di accompagnamento semplificato”.

La Corte ha censurato anche l’art. 50, comma 1, 2 e 3, che disciplina il bollo per le auto d’epoca esondando rispetto alla competenza statale in materia.

Non passa invece la censura di Palazzo Chigi contro l’art. 12 che sancisce che i Comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) devono approvare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, un regolamento, e ne indica alcuni contenuti (quali tariffe, riduzioni, casi di gratuità, agevolazioni, regime delle sanzioni da applicare in base al codice della strada, misure di incentivazione all’uso dei mezzi pubblici e lotta all’inquinamento).

Per gentile concessione di Staffetta Quotidiana

 

Fonte: Staffetta Quotidiana