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STRETTA FINALE SUI CARBURANTI. ESTRAZIONE DAL DEPOSITO SOLO PREVIO PAGAMENTO

La Legge di Bilancio 2018 prevede molti interventi normativi con riferimento al “mondo” della distribuzione dei carburanti da autotrazione.

L’intera filiera è finita sotto la lente del Fisco, che ha ravvisato in tale settore una particolare propensione alle frodi e all’evasione.

Per questa ragione sono state introdotte numerose disposizioni, tra le quali ricordiamo l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1 luglio 2018, in luogo dell’e-fattura day che scatterà il 1 gennaio 2019 per tutti i contribuenti, fatti salvo minimi e forfettari.

Quindi, dal 1 luglio 2018 la filiera della distribuzione dei carburanti da autotrazione dovrà gestire la fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, sia sotto l’aspetto passivo che sotto l’aspetto attivo, a partire dalla produzione sino alla pompa di carburante. Verrà pertanto cancellata la scheda carburante, sostituita dalla fattura elettronica. Si ricorda inoltre che anche i corrispettivi dei distributori di carburante, sempre a partire dal 1 luglio 2018, dovranno essere trasmessi telematicamente.

Ma le novità non si fermano qui. Un’altra importate novità interessa il settore, e con avvio decisamente prossimo: il 1 febbraio 2018.

Cambiano, infatti, totalmente anche le modalità di estrazione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato (articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative D.Lgs. 26/10/1995 n. 504).

Secondo le neo introdotte disposizioni, ai sensi dell’articolo 1 comma 937 e seguenti della Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1 febbraio 2018 l’immissione al consumo dei suddetti prodotti dal deposito fiscale, o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato, saranno consentite solo previo versamento dell’IVA, da effettuarsi con modello F24. L’obbligo di versamento dell’IVA sarà in capo al soggetto per conto del quale il gestore dei suddetti depositi procede ad immettere in consumo, o consente l’estrazione.

Da sottolinearsi è altresì la circostanza che per il soddisfacimento del versamento dell’IVA dovuta non sarà consentita la compensazione con alcun tipo di credito. L’imposta dovrà essere sempre versata, tale e quale, senza poter considerare ulteriori aspetti come avviene invece in sede di liquidazione periodica, e senza possibilità di giovarsi di compensazioni in modello F24.

Nella determinazione della base imponibile IVA si dovrà tenere conto del corrispettivo relativo all’operazione precedente all’immissione nel deposito, oppure del corrispettivo relativo all’ultima cessione effettuata durante la custodia in deposito. Dovrà essere computata anche dell’accisa, ed il valore delle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni abbiano formato oggetto durante la giacenza, mentre non concorrerà l’importo sul quale l’IVA sia già stata versata in Dogana al momento dell’avvenuta importazione.

Quanto sopra, si badi bene, solo con riferimento alle gestioni per conto terzi, mentre nulla cambia nel caso in cui il deposito in sospensione di imposta sia gestito in conto proprio. La finalità delle disposizioni infatti è quella di bloccare alla fonte le evasioni rilevate in sede di estrazione o immissione sul mercato da parte di soggetti terzi rispetto ai gestori dei depositi.

Operativamente, al fine di poter procedere all’immissione in consumo o all’estrazione dei prodotti sarà necessario consegnare al gestore del deposito la ricevuta di avvenuto versamento. Laddove il gestore non si accerti dell’avvenuto pagamento e consenta comunque l’immissione in consumo o l’estrazione, egli risponderà in solido dell’IVA non versata.

Una particolarità: le disposizioni si applicano anche in caso di prodotti introdotti nei depositi a seguito di un acquisto intracomunitario, ed anche se il deposito è qualificato come deposito IVA (articolo 50-bis del D.L. 331/1993). Viene tuttavia previsto, in caso di deposito fiscale, che il versamento possa non essere effettuato se l’immissione in consumo viene effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità o che presti idonea garanzia. La definizione dei criteri di affidabilità e le modalità attuative delle disposizioni nel loro insieme sono demandate ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Con il medesimo decreto del MEF saranno stabilite le modalità attuative di un ulteriore adempimento, posto a carico dei gestori dei depositi, che dovranno comunicare telematicamente i dati dei versamenti effettuati ai sensi della novella normativa ed a loro presentati dal soggetto che intende effettuare l’estrazione dal deposito o l’immissione al consumo.

Sempre con successivo provvedimento saranno individuati le eventuali ulteriori tipologie di carburanti e fonti energetiche che dovranno sottostare alle nuove disposizioni in materia di estrazione da deposito o immissione sul mercato da deposito.

In buona sostanza nuovi adempimenti in vista, e soprattutto un forte aggravio di tipo finanziario a carico delle imprese interessate, tenute al versamento immediato dell’IVA e senza possibilità di compensazione.

Autore: SANDRA PENNACINI

Fonte: http:www.fiscal-focus.it